Statuto degli "amici del cioccolato"
(Pasticceri della Provincia Granda)

art.1 Norme e sede

L'associazione porta il nome degli "Amici del Cioccolato" (Pasticceri della Provincia Granda). La sede è in Via Giovanni Mauro n° 45 a Chiusa di Pesio (Cuneo). L'associazione è apartitica, non ha fini di lucro e opera su tutto il territorio nazionale.

Art.2 Scopo dell'associazione

Promuovere e tutelare con tutti i mezzi possibili lo sviluppo della lavorazione del cioccolato e della pasticceria artigianale e la professionalità del pasticcere artigiano intervenendo presso le Autorità competenti, le istituzioni, gli organismi economici, scientifici, formativi e professionali, per creare e diffondere un'immagine qualificata del cioccolato artigianale. Favorire e incoraggiare gli artigiani pasticceri a mantenere costantemente un'alta qualità per rinforzare presso il pubblico la considerazione e la reputazione dei suoi membri. Per cui ogni socio si impegna ad usare nelle proprie lavorazioni cioccolato con no meno di 26/28 di burro di cacao.

Art.3 Membri dell'associazione

All'associazione potranno aderire come membri i titolari dei laboratori di pasticceria artigianale. Nei primi due anni non verranno prese in considerazione le richieste di nuovi soci e negli anni a seguire i nuovi soci per poter entrare nell'associazione dovranno avere il consenso unanime dell'assemblea.

Art.4 Iscrizione

La richiesta di iscrizione dovrà giungere per iscritto alla segreteria dell'associazione. Una successiva assemblea prenderà in visione la richiesta. La decisione dell'assemblea è inappellabile e insindacabile. Verranno prese in considerazione le richieste di ottenere la qualifica di socio onorario per personalità di particolare rilievo per la categoria.

Art.5 Adempimenti del socio

L'associato è tenuto al rispetto delle norme statutarie e di quanto verrà deliberato dagli organi direttivi dell'associazione. Deve altresì pagare annualmente la quota sociale ordinaria, nonché gli eventuali contributi straordinari che verranno determinati e deliberati dell'assemblea ordinaria degli associati a maggioranza relativa.

Art.6 Recesso e decadenza del socio

L'iscrizione all'associazione è annuale e si intende tacitamente rinnovata in assenza di disdetta entro il mese di ottobre dell'anno di compimento mediante raccomandata A.R. da inviarsi alla segreteria dell'associazione. L'inosservanza del presente statuto, il mancato pagamento della quota associativa, nonché la violazione delle delibere adottate dal Consiglio direttivo comportano la decadenza del socio previa delibera da parte del Consiglio direttivo. Recesso ed esclusione portano alla perdita di tutti i diritti.

Art.7 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione si basa sulle quote ordinarie dei soci, i contributi straordinari ed integrativi a carico dei soci, la oblazioni, le rendite, i lasciti, le donazioni, i contributi volontari, entrate varie, oltre ai macchinari ed alle attrezzature varie acquisite o donate da terzi. È pertanto escluso il vincolo di solidarietà per le obbligazioni contratte dall'associazione, delle quali la stessa risponde esclusivamente con il patrimonio sociale.

Art.8 Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'invito all'assemblea annuale per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dà diritto alla visione degli stessi che saranno depositati presso la segreteria almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Art.9 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

Le cariche durano cinque anni, gli eletti sono rieleggibili e non sono retribuiti. Il Consiglio direttivo determina il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'associazione.

Art10. Assemblea

È composta da tutti gli associati in regola con gli obblighi previsti dall'Art.5 ed è convocata dal presidente. Decide su tutte le questioni che non sono di competenza del Consiglio direttivo. Approva il bilancio dell'associazione, fissa la quota sociale, elegge i membri direttivi del Consiglio direttivo, stabilisce le modifiche allo statuto. L'assemblea generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio per deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Le delibere dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti rappresentati. La convocazione deve essere inviata ai membri dell'associazione almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, data e ora di convocazione. L'assemblea è valida in prima convocazione con la maggioranza dei membri dell'associazione e in seconda convocazione, trascorse almeno 24 ore dalla prima, con qualsiasi numero di membri presenti. L'assemblea straordinaria può essere convocata dalla giunta di presidenza, dalla maggioranza assoluta del Consiglio direttivo, direttamente dai soci che rappresentano almeno 1/3 degli associati, presentando l'ordine del giorno. Le delibere dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione. L'assemblea per il rinnovo delle cariche è presieduta da persone elette dai membri dell'associazione. Ogni membro ha diritto a un voto, può eleggere un altro membro e rappresentarlo e potrà essere portatore fino ad un massimo di due deleghe.

Art.11 Il consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da nove soci eletti direttamente dall'assemblea generale. I soci durante la prima riunione del consiglio direttivo nel loro interno provvederanno ad eleggere un Presidente, l'Amministratore delegato, quattro Consiglieri e tre Revisori dei conti. Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza semplice. Il Consiglio direttivo deve promuovere l'organizzazione dell'associazione, stabilire la partecipazione alle manifestazioni, stabilire l'estromissione dei soci, redigere una relazione sull'attività annuale da presentare all'assemblea generale.

Art.12 Disposizioni finali

Il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento, sarà diviso in parte uguale fra tutti i soci. Per lo scioglimento dell'associazione è necessario un'assemblea straordinaria. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.